Whistleblowing

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing



Fonte normativa: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937


In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito “Decreto”) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Il Decreto, le cui disposizioni hanno assunto efficacia dal 15 luglio 2023, abroga e modifica la disciplina nazionale previgente dell’istituto del cosiddetto Whistleblowing, includendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte, ossia comportamenti, atti od omissioni, che costituiscono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee e che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, purché le segnalazioni siano basate su elementi concreti.


Secondo quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 che ha adottato la Società in data 31/03/2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate e gestite attraverso la piattaforma Whistleblowing – Wsb.cmmanzonigroup.it presidiata dall’Organismo di Vigilanza (ODV), all’uopo individuato e nominato per la sorveglianza e il controllo sul Modello Organizzativo medesimo.


Possono inoltrare segnalazioni attraverso tale canale:

  • i dipendenti della Società;
  • i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
  • i lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  • coloro che ancora non lavorano per la Società, ma che possono aver acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova;
  • ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Come richiesto da normativa, al fine di garantire idonea riservatezza e trasparenza nella procedura, l’identità del segnalante è nota solo all’ODV che riceve e gestisce la segnalazione. In tal senso si fa presente che la gestione trattamento dati da parte dell’ODV della Società, così come chiarito da parere del Garante della Privacy del 12 maggio 2020, in quanto parte dell’Ente, come previsto dagli artt. 29 del Regolamento e 2-quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, agisce e deve essere designato come soggetto autorizzato al trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e deve attenersi alle precise istruzioni fornite loro Titolare, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 nell’attribuzione all'OdV autonomi poteri di iniziativa e controllo per un corretto esercizio delle proprie funzioni.

Il Decreto prevede diverse modalità di segnalazione:

  • interna, ossia rivolta all’ODV della Società;
  • esterna, ossia rivolta all’ANAC;
  • divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.

Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica.

La segnalazione interna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, fatta all’ODV della Società nel cui contesto lavorativo il segnalante opera, con modalità previste da piattaforma Wsb.cmmanzonigroup.it

La segnalazione esterna, infine, è la comunicazione presentata all’ANAC, in forma scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni attivabile solo quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • non è stata prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’art. 4 del Decreto;
  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni su come effettuare una segnalazione esterna sono pubblicate sul sito ANAC presso apposita sezione.


Link per le segnalazioni: www.wsb.cmmanzonigroup.it
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